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Cambio di Residenza in tempo reale

Con decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge del 4 aprile 2012 n. 35, sono state modificate le regole per le seguenti variazioni anagrafiche:
 
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
 
Le nuove regole sono entrate in vigore dal 9 maggio 2012 e funzionano così :
Il cittadino presenta all’Ufficio Anagrafe la dichiarazione di variazione anagrafica compilando un modulo con i propri dati. A questa dichiarazione seguirà, da parte del Comune la registrazione della variazione nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione.
Il Comune, a seguito della dichiarazione di variazione anagrafica dispone, entro 45 giorni dalla data ricezione, gli accertamenti, i quali, in caso di esito negativo, cioè di non conformità con la dichiarazione resa, comportano conseguenze molto pesanti, precisamente:
1. decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione resa;
2. la dichiarazione non veritiera acquista rilievo penale e viene segnalata alla polizia giudiziaria e alle autorità di pubblica sicurezza (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000).
3. Viene, inoltre, ripristinata la posizione anagrafica precedente.
 
Silenzio-assenso
Qualora entro il termine dei 45 giorni previsti per gli accertamenti non vengano comunicati al cittadino eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10-bis e 20 della legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto esistente alla data della dichiarazione.
Nel caso invece l’ufficiale d’anagrafe provveda a comunicare l’eventuale esito negativo degli accertamenti, o la mancanza di alcuni requisiti necessari, l’interessato ha tempo 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per presentare le proprie osservazioni e/o integrazioni, corredate dai certificati. La comunicazione del Comune interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni.
 
Modalità di presentazione della dichiarazione
 
La dichiarazione va presentata compilando gli appositi moduli predisposti dal Ministero dell’Interno, scaricabili a fondo pagina o reperibili direttamente presso gli uffici anagrafe del Comune di San Giorgio Morgeto.
 
Le dichiarazioni anagrafiche possono essere rese con una delle seguenti modalità:
 
  • personalmente presentata direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune di San Giorgio Morgeto (Rc) ;
  • via fax al numero 0966. 948328 ;
  • a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Ufficio Anagarfe del San Giorgio Morgeto - Via Case Popolari,25 - 89017 - San Giorgio Morgeto (Rc) ;
  • per via telematica
  • sottoscritta con firma digitale e trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente all’indirizzo PEC : anagrafesangiorgiomorgeto@asmepec.it
  • sottoscritta e acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso la posta elettronica semplice all' indirizzo: anagrafe@comune.sangiorgiomorgeto.rc.it
 
Nota bene: In tutti i casi sopra elencati è necessario che le dichiarazioni siano corredate dei documenti di riconoscimento del dichiarante e di eventuali componenti il nucleo familiare. Qualora si proceda per via telematica dichiarazioni e documenti di riconoscimento dovranno essere scansionati e trasmessi con il messaggio di posta elettronica.
 
Modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche
 

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